AIA e AUA
S.P.S. ecologia presta consulenza alle aziende per l’ottenimento di autorizzazioni ambientali: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) o Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). La nostra attività non si ferma con l’ottenimento dell’autorizzazione, bensì seguiamo l’azienda nella fase operativa dell’attività, nella gestione dei monitoraggi ambientali e di tutto quanto prescritto dalle autorizzazioni. 1) Autorizzazione Integrata Ambientale AIA L’AIA è il provvedimento con cui viene autorizzato, a specifiche condizioni, l’esercizio di un impianto o una parte di esso considerato ad alto potenziale inquinante, e cioè che rientra in una o più attività tra quelle riportate nell’allegato VIII (AIA di competenza regionale) e nell’allegato XII (AIA di competenza statale) alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in conformità ai requisiti di cui al Titolo III-bis (sempre della Parte II). Per questi impianti, un’AIA sostituisce ad ogni effetto qualsiasi altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale relativo a:
- ♦ Emissioni in atmosfera (titolo I alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)
- ♦ Scarichi idrici (capo II del titolo IV della parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)
- ♦ Attività di smaltimento e recupero rifiuti, per determinate operazioni e al di sopra di determinate quantità (parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)
- ♦ Comunicazioni o nulla osta sull’impatto acustico
- ♦ Autorizzazione agli scarichi idrici
- ♦ Comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue
- ♦ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
- ♦ Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 272 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- ♦ Comunicazione o nulla osta sull’impatto acustico
- ♦ Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura
- ♦ Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.